Art. 50
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.";
b) Al comma 2 le parole: "predisposte a cura dell'ente proprietario della strada" sono soppresse;
c) Al comma 4 le parole: "salva la conformità a norme specifiche per ciascun manufatto." sono sostituite dalle seguenti: "in conformità con le specifiche norme di settore vigenti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-50