Art. 53
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) le parole: ",quando sono realizzati a raso," sono soppresse;
B) alla lettera a) prima della parola: "trasversali" è inserita la seguente: "attraversamenti";
C) alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" è inserita la seguente: "occupazioni";
D) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.";
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-53