Art. 53

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) le parole: ",quando sono realizzati a raso," sono soppresse; B) alla lettera a) prima della parola: "trasversali" è inserita la seguente: "attraversamenti"; C) alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" è inserita la seguente: "occupazioni"; D) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti."; b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-53

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