Art. 48

Art. 48

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In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: "rimossi entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "adeguati entro tre anni"; b) In fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-48