Art. 19

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto il seguente comma: "4. Il personale militare di cui all', comma 4, del codice, anche in esecuzione dell', commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all', comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-19

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