Art. 22
In vigore dal 19 dic 1996
1. Il paragrafo 1 del Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
"1. Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto
( - 18 Codice della Strada)"
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-22