Art. 26

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 le parole: "vanno rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rimossi o oscurati"; b) Al comma 7 le parole: "In caso di interventi non programmabili e comunque" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di interventi non programmabili o comunque" e le parole: ", l'ente proprietario può" sono sostituite dalle seguenti: "o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono"; c) Al comma 8 le parole: "la sede di strade extraurbane" sono sostituite dalle seguenti: "la sede di autostrade, di strade extraurbane".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo