Art. 28
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "di breve durata" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore ai due giorni" e la parola: "spaziatura" è costituita dalla seguente: "frequenza";
b) Al comma 2 le parole: "e per circondare zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di lunga durata." sono sostituite dalle seguenti: "o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni." e le parole: "La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva, salvo distanza diversa nei centri abitati, a seconda delle necessità locali della segnalazione." sono sostituite dalle seguenti: "La frequenza di posa è la stessa dei coni.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-28