Art. 30
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 dopo le parole: "dei dispositivi" è aggiunta la seguente: "retroriflettenti";
b) Al comma 6 dopo le parole: "mezzi segnaletici rifrangenti" sono aggiunte le seguenti: "o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla."; la parola: "durante" è sostituita dalla seguente: "Durante";
c) Al comma 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità.";
d) Il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-30