Art. 36
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A) alla lettera b) dopo le parole: "allo stazionamento" sono aggiunte le seguenti: "o alla circolazione";
B) alla lettera c) il segno di interpunzione <punto e virgola> è
sostituito da <punto>;
C) la lettera d) è soppressa;
b) È inserito il seguente comma:
"3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall', comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell', comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall', comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.";
c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 con le seguenti modificazioni:
A) le parole: "nel comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 2";
B) le parole: "della sede stradale" sono sostituite dalle seguenti: "della carreggiata";
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.";
d) Il preesistente comma 4 diventa comma 5;
e) È aggiunto in fine il seguente comma:
"6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all', comma 2, del codice.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-36