Art. 14
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "non si preveda la necessità" le parole: "di regolamentare la circolazione stradale o" sono soppresse e dopo le parole: "o scarsa visibilità" sono inserite le seguenti: "sia diurna che notturna,";
b) Al comma 2 le parole: "regolamentata con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada." sono sostituite dalle seguenti:
"regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.";
c) Al comma 3:
A) alla lettera c) il segno di interpunzione <punto e virgola> è
soppresso e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;";
B) alla lettera e) le parole: "50 km/h" sono sostituite dalle seguenti: "40 km/h";
C) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell' del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).";
d) Al comma 5 le parole: "e nei casi di cui al comma 2" sono soppresse;
e) Al comma 6:
A) dopo le parole: "e interventi diretti alla regolamentazione del traffico" il segno di interpunzione <punto e virgola> è sostituito
da <virgola> e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "salvo
quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti
dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma;"
B) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni previgenti. I concessionari di pubblici servizi di cui all' del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilità.";
f) Al comma 8 la parola: "peso" è sostituita dalla seguente:
"massa".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-14