Art. 15

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le categorie individuate all', comma 2, punto B), l'autorizzazione ha validità annuale."; b) Al comma 3 dopo le parole: "Le autorizzazioni" sono aggiunte le seguenti: "di tipo periodico".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-15

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