Art. 13

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Domande di rinnovo e di proroga"; b) Al comma 1 le parole: "fino ad un periodo di validità complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di validità"; c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all', comma 11, e corredata da: a) copia della precedente autorizzazione rilasciata; b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa; c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli , aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo; d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all', comma 13."; d) È aggiunto il seguente comma 3: "3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa."; e) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "del rinnovo" sono aggiunte le seguenti: "o della proroga".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo