Art. 13
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Domande di rinnovo e di proroga";
b) Al comma 1 le parole: "fino ad un periodo di validità complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di validità";
c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all', comma 11, e corredata da:
a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli , aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;
d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all', comma 13.";
d) È aggiunto il seguente comma 3:
"3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.";
e) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "del rinnovo" sono aggiunte le seguenti: "o della proroga".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-13