Art. 8

In vigore dal 19 dic 1996
1. Il testo dell' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: "1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all', comma 16, e all', comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-8

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