Art. 7

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall' del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo."; b) Al comma 2 le parole "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)"; c) È aggiunto il seguente comma: "3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall' del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-7

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