Art. 6
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e il testo dell' sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell' e il riferimento tra parentesi è sostituito dal seguente: "( Cod. Str.)";
b) Al comma 1 le parole: "di cui all'" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'";
c) Al comma 2 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli";
d) Al comma 3 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli" e le parole: "agli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli";
e) Al comma 5 dopo le parole: "della collettività" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle legate alle attività agricole,".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-6