Art. 5

Rilascio del certificato

In vigore dal 29 set 1996
1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio verrà rilasciato dal compartimento di iscrizione del marittimo, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal precedente . 2. L'ufficio periferico presso il quale è stato effettuato l'esame potrà rilasciare al marittimo interessato un certificato provvisorio di avvenuto superamento della prova di cui trattasi, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;474#art-5

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