Art. 7

Disposizione transitoria

In vigore dal 29 set 1996
1. Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio coloro che abbiano effettuato un periodo di navigazione non inferiore a tre anni prima del 1 ottobre 1988.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;474#art-7

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