Art. 3
Commissione di esame
In vigore dal 29 set 1996
1. La prova di esame di cui al precedente dovrà essere sostenuta davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento e composta come segue:
a) da un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello (C.P.), presidente;
b) da un capitano di lungo corso, membro;
c) da un sottufficiale di porto, membro, che svolge anche le funzioni di segretario.
2. La commissione potrà essere integrata di volta in volta, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti e della navigazione, in qualità di esperto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;474#art-3