Art. 2
E c c e z i o n i
In vigore dal 29 set 1996
1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio è conferito senza particolari accertamenti:
a) agli ufficiali di coperta;
b) ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualità di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;474#art-2