Art. 2

E c c e z i o n i

In vigore dal 29 set 1996
1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio è conferito senza particolari accertamenti: a) agli ufficiali di coperta; b) ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualità di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;474#art-2

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