Art. 1
R e q u i s i t i
In vigore dal 29 set 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Vista la regola VI/1 della suddetta convenzione internazionale, relativa ai requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità per i mezzi di salvataggio;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1988, concernente i requisiti ed il programma di esame per ottenere il suddetto certificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Considerato quanto disposto dagli articoli 205, 209, 210 e 232 del suddetto decreto presidenziale in ordine alle imbarcazioni e zattere di salvataggio, ai marittimi abilitati per le imbarcazioni di salvataggio, nonché alle esercitazioni all'uso di dette imbarcazioni e delle zattere di salvataggio;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di una revisione del decreto ministeriale 2 aprile 1988, al fine di corrispondere a quanto previsto dal citato regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 gennaio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il seguente regolamento:
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R e q u i s i t i
1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
b) avere assolto all'obbligo scolastico;
c) avere compiuto diciotto anni di età;
d) avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici mesi risultante dall'estratto del "giornale nautico - parte II" appositamente compilato dal comandante della nave, nel quale venga espressamente dichiarato che il marittimo interessato ha preso parte in maniera attiva e proficua a tutte le esercitazioni di emergenza compiute a bordo, ovvero aver frequentato con esito positivo un corso di sopravvivenza e salvataggio, previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 in data 18 maggio 1987 ed avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a nove mesi;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma indicato nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;474#art-1