Art. 6
Entrata in vigore
In vigore dal 25 ago 1996
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 12
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;435#art-6