Art. 4

Modalità per l'estinzione dei giudizi

In vigore dal 25 ago 1996
1. L'autorità giudiziaria dichiara l'estinzione del giudizio sulla base della documentazione trasmessa dall'amministrazione ai sensi dell', comma 1. 2. Il provvedimento di estinzione è revocato ad ogni effetto nel caso di cui all', comma 3. In tale caso, il giudice fissa d'ufficio la nuova udienza. 3. Per le udienze fissate per una data successiva al 30 settembre 1996, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso delle disposizioni di cui all', commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e produca copia della domanda di definizione e dell'attestazione di pagamento, fornendo altresì prova dell'avvenuta presentazione o spedizione della domanda medesima nel termine di cui all', comma 1, il giudizio è sospeso fino alla trasmissione della documentazione di cui all', comma 1, da parte dell'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;435#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modalità per l'estinzione dei giudizi (Art. 4 Regolamento recante norme per la definizione delle liti pendenti in materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.) — Testo vigente | Portale Normativo