Art. 1

Modalità per la presentazione della domanda

In vigore dal 25 ago 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', commi 170 e 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante disposizioni per la definizione delle liti pendenti in materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze, delle procedure per il controllo delle stesse e delle modalità per il pagamento delle somme dovute e per l'estinzione dei giudizi, nonché l'emanazione di altre disposizioni occorrenti; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Visto l'art. 13 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: . Modalità per la presentazione della domanda 1. Per la definizione delle liti fiscali in materia di dogane, ivi comprese quelle che rientrano nella gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell', commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è redatta, per ciascuna lite, una distinta domanda; la domanda, in carta libera, è consegnata o spedita, in plico raccomandato, senza avviso di ricevimento, entro il 30 settembre 1996 alla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette territorialmente competente ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994. 2. Nella domanda il contribuente indica nome, cognome, recapito, codice fiscale, eventuale partita IVA, estremi d'identificazione della lite alla quale si riferisce, nonché dichiara, relativamente alle controversie concernenti violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Alla domanda è allegata copia della ricevuta di pagamento di cui all', fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 3. 3. Nel caso di processo verbale di constatazione, per il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, il contribuente presenta domanda di definizione ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dalla data del pagamento invia o consegna all'ufficio, presso il quale è stata presentata la domanda, copia della domanda medesima, con allegata copia della ricevuta del pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;435#art-1

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