Art. 5
Estinzione delle violazioni costituenti reato
In vigore dal 25 ago 1996
1. La definizione effettuata a norma dell' estingue i reati di cui all', comma 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. I procedimenti in corso per i reati di cui al comma 1 sano sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di definizione, e, se questa è stata presentata, fino a quando l'amministrazione non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, l'esito dei controlli effettuati ai sensi dell', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;435#art-5