Art. 2

Modalità per il pagamento delle somme dovute

In vigore dal 25 ago 1996
1. Il pagamento del tributo, se dovuto, e del 15 per cento della sanzione irrogata è effettuato presso uno degli uffici di ricevitoria doganale compresi nell'ambito della direzione compartimentale di cui al comma 1 dell' mediante versamento diretto ovvero mediante utilizzo di conto corrente postale intestato all'ufficio di ricevitoria doganale. 2. Per i crediti già iscritti a ruolo, unitamente alle somme di cui al comma 1, il contribuente deve corrispondere i diritti eventualmente spettanti al concessionario della riscossione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;435#art-2

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