Art. 1

In vigore dal 4 ott 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l', comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; Visto l', comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale; Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica; Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica, nonché della sua integrazione; Visto l', comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Preso atto che è stato stipulato, in data 25 gennaio 1996, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale; Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996; Atteso che in data 6 giugno 1996 è stato stipulato un accordo aggiuntivo con il quale sono stati modificati, accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato, gli , comma 1, secondo punto, lettera i), e 25, comma 7; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità; EMANA il seguente decreto: . 1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, stipulato il 25 gennaio 1996, come modificato dall'accordo integrativo stipulato il 6 giugno 1996. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanità Visto, il Guardiasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 7
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-rd-1

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