Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 23
Responsabilità convenzionali e violazioni
In vigore dal 4 ott 1996
1. In caso di violazioni degli obblighi convenzionali, ai medici incaricati ai sensi del presente accordo si applicano le norme di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-23-2