Accordo medici medicina generale Allegato NCapo VI

Art. 19

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 4 ott 1996
1. L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse modalità di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale. 2. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle Aziende. 3. È in facoltà della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi ai medici convenzionati spetta lo stesso trattamento di cui al comma 2.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-19-2

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