Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 18
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 4 ott 1996
1. L'Azienda provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilità professionali verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio semprechè agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'.
2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:
- L. 1,5 miliardi per corte o invalidità permanente;
- L. 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno.
3. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-18-2