Art. 8
Copertura finanziaria
In vigore dal 25 lug 1996
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 225 miliardi per il 1996, in lire 516 miliardi per 1997 ed in lire 624 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MOTZO, Ministro per la funzione pubblica
CORCIONE, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 8
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;360#art-8