Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
In vigore dal 25 lug 1996
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti stipendiali di cui all', hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all', comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;360#art-3