Art. 7

Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena

In vigore dal 25 lug 1996
Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena 1. Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all', comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma, va rapportata alle misure dell'indennità pensionabile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, nelle nuove misure e decorrenze successivamente rideterminate.
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Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena (Art. 7 Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.) — Testo vigente | Portale Normativo