Art. 7
Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena
In vigore dal 25 lug 1996
Personale delle capitanerie di porto e personale militare
in servizio presso gli stabilimenti militari di pena
1. Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all', comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma, va rapportata alle misure dell'indennità pensionabile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, nelle nuove misure e decorrenze successivamente rideterminate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;360#art-7