Art. 6

Trattamento di missione

In vigore dal 25 lug 1996
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate dall', commi 3 e 7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato della legge n. 21/1991 ed all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;360#art-6

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