Art. 5
Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione
In vigore dal 25 lug 1996
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Ruolo lire lire
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Ruolo dei volontari............... 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sergenti................ 1.785.000 2.625.000
Ruolo dei marescialli............. 1.820.000 2.675.000
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all', comma 2, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Grado lire lire
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Tenente - Capitano................ 2.205.000 2.835.000
Maggiore.......................... 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello................ 3.360.000 4.725.000
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all', comma 1, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Grado lire lire
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Capitano.......................... 2.205.000 4.725.000
Maggiore.......................... 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello................ 3.360.000 4.725.000
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;360#art-5