Capo I
Art. 8
Segretario generale con funzioni di dirigente generale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
In vigore dal 15 feb 1996
1. Il segretario generale, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, e da leggi e regolamenti, esercita le seguenti funzioni:
a) formula, se richiesto dal presidente del Consiglio di Stato, proposte e schemi per l'emanazione degli atti di competenza del presidente stesso, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di iniziative legislative e regolamentari o di atti di competenza di altri organi;
b) cura l'attuazione delle direttive e dei programmi emanati dal presidente del Consiglio di Stato per la realizzazione dei programmi definiti, e a tal fine adotta progetti la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercita i poteri di spesa e definisce i limiti di valore che i dirigenti possono impegnare;
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità di cui all' dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993;
e) adotta, ferme restando le competenze del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, gli atti di gestione del personale amministrativo e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale previsti dall', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiede direttamente pareri e valutazioni agli organi consultivi e tecnici dell'amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propone l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei confronti dei dirigenti.
Delle attività di cui al punti i) e l), il segretario generale informa preventivamente il presidente.
2. Il segretario generale è coadiuvato da due consiglieri di Stato, nominati dal presidente del Consiglio di Stato, con funzioni di vice segretario generale, e da altri magistrati, ai quali possono essere delegate, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, specifiche attribuzioni, ed è altresì coadiuvato, per la gestione delle risorse umane, dal dirigente capo del personale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-8