Capo I
Art. 4
Presidenti degli organi di giustizia amministrativa
In vigore dal 15 feb 1996
1. I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa esercitano le seguenti funzioni:
a) curano l'attuazione, nell'ambito delle rispettive unità organizzative, degli obiettivi individuati e dei progetti definiti di cui all', comma 1, lettera a), emanando le ulteriori conseguenti direttive per l'azione amministrativa;
b) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal presidente del Consiglio di Stato, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa delle rispettive unità organizzative;
c) esercitano i poteri di spesa di cui all'art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nei limiti degli stanziamenti di bilancio indicati all', comma 1, lettera c), del presente regolamento;
d) possono delegare ai presidenti di sezioni staccate, ai segretari generali e agli altri dirigenti, fissandone i limiti di valore o di materia, l'adozione di atti o di categorie di atti non attribuiti ai medesimi direttamente da leggi;
e) effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-4