Capo I
Art. 3
Presidente del Consiglio di Stato
In vigore dal 15 feb 1996
1. Il presidente del Consiglio di Stato, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, e da altre leggi e regolamenti, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione delle spese;
b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
c) assegna, sentito il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, gli stanziamenti all'uopo destinati, per le spese relative al funzionamento delle rispettive sedi;
d) verifica la coerenza della gestione della spesa con la ripartizione dei fondi di cui alla lettera c);
e) per particolari motivi di necessità ed urgenza, può avocare gli atti di competenza del segretario generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-3