Capo I
Art. 11
Attribuzione dei dirigenti
In vigore dal 15 feb 1996
1. Ai dirigenti preposti agli uffici del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, competono, nell'ambito delle direttive impartite dai rispettivi presidenti, d'intesa con i segretari generali:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, dei suddetti uffici;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal segretario generale del Consiglio di Stato e alle direttive dei presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all' di detto decreto legislativo; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative relative alla gestione del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o in situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
e) l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta dei terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti inerenti allo svolgimento dei predetti procedimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al segretario generale del Consiglio di Stato dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte dei rispettivi presidenti ovvero del segretario generale del Consiglio di Stato se non per particolari motivi di necessità o urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
3. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle direttive ad essi impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno essi presentano al segretario generale del Consiglio di Stato una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-11