Capo I

Art. 10

Segretari generali degli altri organi di giustizia amministrativa

In vigore dal 15 feb 1996
Segretari generali degli altri organi di giustizia amministrativa 1. Ai dirigenti con funzioni di segretario generale degli altri organi di giustizia amministrativa, oltre alle funzioni di cui all'art. 37, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, competono anche, secondo quanto previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le seguenti attribuzioni: a) sovraintendono all'andamento di tutti gli uffici che compongono la struttura amministrativa; b) prevvedono all'organizzazione degli uffici, alla gestione del personale e dei beni strumentali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie di cui all', comma 1, lettera c); c) esercitano, oltre ai poteri direttamente attribuiti per legge, i poteri delegati dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, entro i limiti di valore o di materia da questi fissati con atto generale; d) svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sugli uffici sottordinati nell'ambito delle strutture alle quali sono preposti; e) provvedono all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all' di detto decreto legislativo; f) svolgono, negli organi di giustizia amministrativa sopra indicati, non articolati in sezioni, le funzioni di dirigente della segreteria giurisdizionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-10

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