Capo I
Art. 14
Individuazione degli uffici
In vigore dal 15 feb 1996
1. La struttura amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale, cui sono preposti funzionari di pari qualifica:
a) presso il Consiglio di Stato:
- Ufficio servizi della presidenza;
- Ufficio servizi del consiglio di presidenza;
- Ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale;
- Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico;
- Ufficio servizio biblioteca, studi e documentazione e massimario e ruolo generale;
- Ufficio organizzazione e relazioni con il pubblico - servizio ricevimento ricorsi;
- Ufficio servizi per l'automazione e l'informatica;
- Ufficio affari consultivi - I sezione;
- Ufficio affari consultivi - II sezione;
- Ufficio affari consultivi - III sezione;
- Ufficio affari giurisdizionali - IV sezione;
- Ufficio affari giurisdizionali - V sezione;
- Ufficio affari giurisdizionali - VI sezione.
Con decreto del presidente del Consiglio di Stato sono individuati, tra quelli che precedono, gli uffici di supporto all'attività dell'adunanza generale, dell'adunanza plenaria e delle commissioni speciali;
b) presso i tribunali amministrativi regionali: le segreterie generali; le segreterie delle sezioni staccate; le segreterie delle sezioni in cui è articolato il T.A.R. per il Lazio con sede in Roma.
2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera a), possono essere articolati in servizi con decreto del presidente del Consiglio di Stato che ne definisce i compiti.
3. Alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio di Stato, del segretario generale, dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e del dirigente con funzioni di capo del personale operano i rispettivi uffici di segreteria particolare.
4. Con decreto del presidente del Consiglio di Stato possono, altresì, essere istituiti i seguenti uffici di livello non dirigenziale:
a) nell'ambito dell'ufficio di presidenza, il servizio cerimoniale e il servizio rapporti comunitari e internazionali;
b) nell'ambito del segretariato generale, il servizio rapporti con gli organi costituzionali, il servizio attività sociale e l'ufficio stampa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-14