Capo I
Art. 16
Ufficio del ruolo e del massimario
In vigore dal 15 feb 1996
1. Presso il Consiglio di Stato è istituito l'ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato del Consiglio di Stato.
2. L'ufficio, cui sono addetti magistrati amministrativi in numero non superiore a sette, svolge le seguenti funzioni:
a) cura la classificazione dei ricorsi ripartiti per sezioni e compila il foglio di classificazione, mantenendo i necessari rapporti con l'ufficio di presidenza di ciascuna sezione;
b) cura lo studio preliminare dei ricorsi e degli affari consultivi al fine di individuare le questioni giuridiche di particolare rilevanza, con i relativi riferimenti giurisprudenziali;
c) esamina le ordinanze di rimessione degli incidenti di legittimità costituzionale e le relative decisioni della Corte costituzionale al fine di informarne i magistrati;
d) esamina le decisioni e i pareri pronunciati dalle sezioni, per estrarne, in forma di "massima", i principi giuridici enunciati, curando i rapporti con il C.E.D. della Corte suprema di cassazione;
e) individua, per i ricorsi pendenti, la prospettazione di questioni similari o analoghe allo scopo di consentire che, nella formazione dei ruoli di udienza, esse vengano sottoposte, possibilmente, alla decisione dello stesso collegio per garantire la maggiore uniformità di indirizzi interpretativi;
f) attende alla ricerca dei dati bibliografici al fine di costituire uno schedario elettronico per fornire ai magistrati e agli operatori del diritto i dati più aggiornati in materia.
3. Presso ciascun tribunale amministrativo regionale può essere costituito un ufficio con funzioni analoghe a quello di cui ai commi 1 e 2, retto da un magistrato dello stesso tribunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-16