Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 4 feb 1995
1. Le riunioni del CIIS sono validamente costituite con la partecipazione di tutti i membri di diritto. Quando, per causa di forza maggiore ovvero per concomitanti e preminenti impegni di Stato o di Governo, taluno di essi non possa partecipare alla riunione, delega a rappresentarlo un Sottosegretario di Stato. 2. Ove, nel corso di una seduta, il Presidente del Consiglio dei Ministri sia costretto ad allontanarsi e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza è assunta da un Ministro da lui incaricato. 3. Il Presidente del CIIS ha il potere discrezionale di regolare la discussione e la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta. 4. I lavori del CIIS sono coperti dal segreto. Rientra nella discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri fornire all'esterno specifiche informazioni, quando ne ravvisa la necessità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;756#art-5

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