Art. 7

F u n z i o n i

In vigore dal 4 feb 1995
1. Il CIIS: a) svolge funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza; b) esprime parere vincolante sui provvedimenti da emanarsi ai sensi dell', comma 2, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernenti la consistenza dell'organico della Segreteria generale del CESIS e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente; c) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il riparto delle somme da assegnare al CESIS, al SISMI ed al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate; d) esprime parere sulla nomina e revoca del Segretario generale del CESIS e sulle nomine degli altri funzionari della Segreteria generale del CESIS, per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento; e) esprime parere vincolante sulle nomine dei direttori del SISMI e del SISDE e degli altri funzionari per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento; f) esprime parere per il mantenimento in servizio oltre il limite di età del Segretario generale e del vice segretario del CESIS, nonché dei direttori e dei vice direttori del SISMI e del SISDE, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento; g) esprime parere su ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di sottoporre ad esso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995 Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;756#art-7

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