Art. 4

Ordine del giorno

In vigore dal 4 feb 1995
1. Il segretario del CIIS sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, l'ordine del giorno di ciascuna seduta del CIIS. 2. In caso di urgenza, possono essere esaminati e discussi, previo assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, argomenti non posti all'ordine del giorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;756#art-4

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Ordine del giorno (Art. 4 Regolamento recante norme per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.) — Testo vigente | Portale Normativo