Art. 3

Convocazione delle riunioni

In vigore dal 4 feb 1995
1. Il CIIS si riunisce almeno due volte l'anno, nei mesi di giugno e dicembre. La convocazione del CIIS viene stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di propria iniziativa, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del Segretario generale o di uno o più componenti, i quali hanno facoltà di proporre argomenti per l'iscrizione all'ordine del giorno. 2. La convocazione è effettuata, di norma, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del CIIS e con la comunicazione degli argomenti di interesse a coloro i quali siano chiamati a partecipare alle sedute. Questi ultimi possono partecipare all'intera seduta o alla trattazione di singoli argomenti. La convocazione deve pervenire in tempo utile e, comunque, almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di urgenza. 3. L'ufficio di segreteria del CIIS provvede agli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno ed alla predisposizione della relativa documentazione. 4. I componenti ordinari del CIIS possono preventivamente consultare gli atti relativi ai vari argomenti iscritti all'ordine del giorno presso l'ufficio di segreteria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;756#art-3

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