Art. 1

Composizione

In vigore dal 4 feb 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che ha istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza; Visto l', commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: . Composizione 1. Il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, di seguito determinato CIIS, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS altri Ministri, i direttori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, autorità civili e militari ed esperti. 3. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti indicati nel comma 1. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo del comma 25 dell' della legge n. 537/1993 si veda in nota alle premesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;756#art-1

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