Art. 1
Composizione
In vigore dal 4 feb 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che ha istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza;
Visto l', commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
Composizione
1. Il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, di seguito determinato CIIS, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS altri Ministri, i direttori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, autorità civili e militari ed esperti.
3. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti indicati nel comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 25 dell' della legge n. 537/1993 si veda in nota alle premesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-20;756#art-1