Art. 17
In vigore dal 7 dic 1994
1. Tutte le disposizioni modificative di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
TREMONTI, Ministro delle finanze
DINI, Ministro del tesoro
D'ONOFRIO, Ministro della pubblica istruzione
FISICHELLA, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 17
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-17