Art. 12
In vigore dal 7 dic 1994
1. Il quarto comma dell'art. 42 dello statuto della Società è sostituito dal seguente:
"Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori autori soci o iscritti, e i membri editori, concessionari o cessionari e produttori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori editori e produttori soci o iscritti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-12