Art. 12

In vigore dal 7 dic 1994
1. Il quarto comma dell'art. 42 dello statuto della Società è sostituito dal seguente: "Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori autori soci o iscritti, e i membri editori, concessionari o cessionari e produttori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori editori e produttori soci o iscritti.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-12

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