Art. 14
In vigore dal 7 dic 1994
1. Il primo comma dell'art. 60 dello statuto è sostituito dal seguente:
"La Società provvede alla gestione, con contabilità separata, di un Fondo destinato alla solidarietà fra soci e alla solidarietà fra iscritti, avente denominazione 'Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.'.".
2. Il terzo comma dell'art. 60 è sostituito dal seguente:
"La Società, gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalità e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-14