Art. 10
In vigore dal 7 dic 1994
1. Il terzo comma dell'art. 38 dello statuto è sostituito dal seguente:
"Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.".
2. Il quarto comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:
"In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-07;671#art-10